CIRCOLARE N 2 ANSAP

MOD 730

Roma 12.01.2015
Spett.li
Uffici periferici
Dell’A.N.S.A.P. IMPRESE SRL


Circ. 02/2015

Oggetto: Il Decreto Legislativo 175/2014 – il 730 Precompilato.

Spett.li Uffici Periferici dell’A.N.S.A.P. IMPRESE SRL / CAF LF,
con il Decreto Legislativo 175/2014 (Decreto Semplificazione) dall’art.1 all’art.6, viene rivoluzionato profondamente il rapporto tra contribuenti, CAF e fisco.
Gli articoli da 1 a 5 del Decreto introducono la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate e le modalità operative per l’acquisizione dei dati in essa contenuti.
L’articolo 6 dispone la responsabilità dei CAF o dei professionisti abilitati per gli errori legati all’apposizione del Visto di conformità, rendendoli unici soggetti obbligati al pagamento, nei confronti dello Stato o dell’Ente impositore, di un importo pari alla somma dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter (controllo formale della dichiarazione).
In via sperimentale dal 2015, fino ad arrivare a regime nel 2017, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730 precompilato a beneficio di circa 20 milioni di contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato.
Per la predisposizione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nonché i dati inviati da soggetti terzi (banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni che sono state rilasciate al contribuente dai sostituti d’imposta.
Si stima che per il 2015, circa il 72% dei contribuenti toccati dalla riforma (stime AdE rese note dal “Sole 24 Ore”) si rivolgerà, per motivi fiscali o “telematici”, ad un CAF o ad un professionista abilitato per integrare il proprio modello precompilato, infatti, nella dichiarazione che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile al contribuente, nel cassetto fiscale presente nel sito dell’Agenzia, saranno riportati (con riferimento al 2014) i redditi dei fabbricati, di lavoro dipendente e di pensione, nonché gli oneri che danno diritto a deduzioni o detrazioni relative a mutui ipotecari, contributi previdenziali, polizze assicurative.

Non saranno precompilati i dati relativi alle spese sanitarie che saranno rese disponibili a partire dalle dichiarazioni del 2016 (relative al 2015) attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
Entro il 15 aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, telematicamente, il modello 730 precompilato e il contribuente potrà consultarlo, accettarlo, modificarlo e/o integrarlo direttamente o demandare il tutto a un CAF o professionista abilitato mediante delega da parte del contribuente (allegato 1).
Di seguito le date degli adempimenti legati alla dichiarazione precompilata:
- entro il 28 febbraio di ogni anno le banche, le assicurazioni e gli enti previdenziali dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai seguenti oneri deducibili/detraibili riferiti all’anno precedente:
- interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
§ entro il 7 marzo di ogni anno la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del “nuovo” mod. CU (ex modello CUD) e i dati relativi alle ritenute operate da parte dei sostituti d’imposta
§ entro il 15 aprile di ogni anno fino al 7 luglio, l’ Agenzia delle Entrate consentirà l’accesso al sistema telematico per prelevare le dichiarazioni 730 precompilate
§ alla data del 7 luglio di ogni anno viene inoltre unificata la scadenza di presentazione al CAF o al professionista abilitato e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione 730
§ entro il 10 novembre è possibile presentare una dichiarazione rettificativa (dopo il 7 luglio) per sanare gli errori presenti nella dichiarazione già inviata.
Appare evidente la necessità di avere quanto prima la delega (all.1), corredata dalla copia di un documento in corso di validità, dei contribuenti a cui prestiamo abitualmente l’assistenza fiscale per poter accedere preventivamente ai dati messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.
Il CAF LAVORO E FISCO, una volta ricevuta la delega sottoscritta dal contribuente, potrà accedere al flusso informatico della relativa dichiarazione, che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate in un lasso di tempo compreso tra uno e cinque giorni dall’inoltro della richiesta.
Appena disponibile, la dichiarazione, pervenuta telematicamente, sarà immediatamente consultabile dall’Ufficio periferico del CAF LF che ne ha fatto richiesta. Quest’ultimo, accedendo alla propria area riservata, potrà completare la gestione del 730 precompilato direttamente nella piattaforma software dedicata, procedendo:
- All’accettazione dei dati proposti,
- Alla modifica dei dati proposti
- All’integrazione dei dati proposti
In tutti questi casi si dovrà procedere alla verifica della documentazione e all’apposizione del Visto di conformità.
Il CAF e i professionisti abilitati, resteranno in ogni caso soggetti al controllo formale, infatti, se nella dichiarazione viene apposto un visto di conformità infedele, anche nel caso della sola accettazione e invio dei dati precompilati dall’Agenzia, i soggetti che lo hanno sottoscritto sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione (30%) e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente.
È questa la seconda grande novità contenuta nel Decreto Legislativo 175/2014 e disciplinata dall’art. 6 che recita: “… i soggetti indicati nell’articolo 35 (CAF e Professionisti abilitati) sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente …..”
Il Contribuente non sarà più responsabile a seguito attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria (36 ter) per quanto esposto nella dichiarazione 730 e la responsabilità verso lo Stato o altro Ente impositore della somma accertata a seguito dei controlli (maggiore imposta,
sanzioni e interessi) sarà totalmente a carico del Responsabile dell’Assistenza fiscale e del CAF, salvo dolo o colpa grave del contribuente, tutta da dimostrare.
Resta, comunque, la possibilità di trasmettere una dichiarazione rettificativa ovvero una comunicazione dei dati relativi alla rettifica entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa e in tale ipotesi la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione (30%); sanzione che può essere ravveduta con la riduzione a 1/8 (3,75%), mentre l’imposta sarà totalmente a carico del contribuente. Si tratta nella sostanza di un ravvedimento operoso legato ad un termine relativamente breve entro il quale poter rettificare la dichiarazione
Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione e versare l’imposta dovuta, il CAF potrà trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati relativi alla rettifica e versare una somma che sarà pari all’importo della sola sanzione ridotta a 1/8. In questa situazione la responsabilità dell’imposta passerebbe totalmente a carico del contribuente e non più al CAF.
Tutto questo fa intendere che le dichiarazioni 730 precompilate, tenderanno ad essere sempre più complete di dati precompilati e pertanto il ruolo dei CAF si trasformerà in attività di maggior controllo e di verifica della correttezza della documentazione presentata al CAF dal contribuente ancorché un’attività di compilazione.
L’art. 6, infine, (co.2 lett.a e b) impone ai soggetti abilitati l’adeguamento del massimale della polizza assicurativa, che non dovrà essere inferiore a tre milioni di euro. Ad oggi siamo ancora in attesa di conoscere l’orientamento delle maggiori assicurazioni, tra cui l’UNIPOL che fino ad oggi ha assicurato il nostro operato per le sanzioni, per sapere se e come sarà risarcita la maggiore imposta che, attualmente, non è risarcita in nessun caso.
Appare evidente che nel momento in cui sia confermata l’impossibilità di assicurare il rischio legato alle imposte, quest’onere sarà totalmente a carico del CAF che dovrà rivedere nei prossimi giorni l’impegno contrattuale con le proprie strutture a cui ha affidato l’assistenza fiscale: Società di Servizi , Uffici periferici e Centri raccolta.
Inoltre i CAF dovranno dotarsi di un “Fondo di Garanzia” per far fronte alle richieste dell’Agenzia delle entrate a seguito delle attività d’accertamento 36 ter (art. 6 comma 2 lett.c e d) nei confronti del CAF.
Dematerializzazione dei documenti
Come detto i contribuenti potranno delegare il CAF per il solo scarico e conferma della dichiarazione precompilata ovvero affidare l’intera gestione della dichiarazione mediante il mandato all’assistenza fiscale; in entrambi i casi il CAF è tenuto alla conservazione di tutta la relativa documentazione.
Conseguentemente, per tutte le Società di Servizi, gli Uffici periferici e i Centri di Raccolta diventa quindi imprescindibile dalla compilazione di qualsiasi tipo di dichiarazione 730, archiviare obbligatoriamente tutta la documentazione in formato elettronico sui server del CAF, come già in obbligo lo scorso anno, per i seguenti motivi:
• Consentire le attività di controllo sulla documentazione da parte del personale addetto ai controlli del CAF e delle Società di servizi opportunamente formati, che dovranno essere svolte entro il 7 luglio termine ultimo di trasmissione e che proseguiranno fino al 10 novembre per accedere, eventualmente, all’istituto del ravvedimento operoso e produrre le relative dichiarazioni rettificative.
• Consentire al CAF, così come previsto nell’art. 6 comma 2 lettera c), la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate della documentazione e dei chiarimenti richiesti, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta stessa.

Novità Organizzative
L’art.35 del D.Lgs. 175 prevede importanti novità sull’Organizzazione dei CAF , in particolare i CAF per mantenere il requisito devono essere presenti in almeno 1/3 delle Province e devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate nel triennio 2015-2017 un numero di dichiarazioni pari a 1% del totale delle dichiarazioni inviate dal sistema CAF, salvo che il CAF sia riconducibile alla medesima Associazione, organizzazione o da esse delegate. Il CAF LF allo stato attuale raggiunge i requisiti richiesti.
Inoltre l’art.35, modifica l’art. 11 del DM 164/99 inserendo il comma 1-bis, chiarendo che sono soggetti legittimati a svolgere l’attività di CAF :
«1-bis. Per l’attività’ di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.
Un passaggio importante sull’organizzazione dei CAF è dato dall’obbligo di questi a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una Relazione dettagliata sul modello organizzativo attuato nell’anno dove emerga il rispetto dei requisiti e le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del CAF anche in relazione alla:
- formula organizzativa assunta in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni (lavoratori dipendenti a tempo determinato o in somministrazione assunti dal CAF o dalle Soc.Servizi art.11 nel periodo di assistenza fiscale),
- i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attività’, anche in ordine all’affidamento a terzi dell’attivita’ di assistenza fiscale
- a garantire adeguati livelli di servizio
- il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri (Responsabile, Operatore e addetto al controllo)
Pertanto l’inquadramento dei “Soggetti legittimati” che potranno svolgere l’attività di assistenza fiscale all’interno dell’Organizzazione del CAF saranno :
- A) le Società di Servizi ex art.11 DM 164/99 che hanno i requisiti previsti dal comma 1,
- B) i dipendenti , anche a t.d. o in somministrazione del CAF e delle soc. Servizi nel periodo di assistenza fiscale 15/4 – 7/7
- C) i lavoratori autonomi (dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro e i tributaristi iscritti alle CCIAA prima del 1993) sia diretti del CAF che delle Soc.di Servizi.
- D) gli altri soggetti potranno essere identificati come Centri di Raccolta non legittimati all’apposizione del Visto di conformità, limitati nell’operatività, potranno acquisire la documentazione , scannerizzare, inserire i dati, ma non potendo apporre il Visto di conformità, la dichiarazione 730 precompilata dovrà essere preventivamente verificata e chiusa dagli “addetti al controllo” collaboratori dipendenti del CAF e delle Società di servizi o dei lavoratori autonomi di cui ai punti B) e C).
Pertanto il CAF LF con l’obiettivo di garantire i massimi livelli di servizio e di prodotto, entro il mese di febbraio predisporrà la nuova modulistica contrattuale con tutti i soggetti dell’organizzazione del CAF nel rispetto delle nuove norme per il corretto inquadramento delle Società di servizio, dei lavoratori dipendenti e autonomi e pubblicherà un’adeguato piano formativo per tutte le figure professionali che partecipano al processo “produttivo” dell’assistenza fiscale ai contribuenti , formazione che si svolgerà in modalità on line e in aula.
Ricordiamo l’obbligo di sottoscrizione della Delega 730 precompilato, in questi giorni sta per essere pubblicato il D.M. con l’adeguamento dei compensi anche in ragione del maggior rischio di risarcimento nei confronti dello Stato a fronte della maggiore imposta, sanzioni e interessi accertati.
Alle “dichiarazioni 730 precompilate delegate integrate“ viene riconosciuto un maggiore compenso ed i controlli sicuramente si concentreranno sui dati modificati/integrati rispetto ad una dichiarazione “non delegata” .
Allegato 1) – Delega 730 precompilato (fac-simile)

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