CERTIFICAZIONE UNICA

Sono tenuti all’invio della Certificazione unica 2015, che a partire da quest’anno sostituisce il Cud e le altre certificazioni in forma libera rilasciate per altre tipologie di redditi, coloro che nel 2014 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni (anche occasionali) assoggettati a ritenuta. In relazione a tali redditi, il sostituto d’imposta deve rilasciare la Certificazione unica 2015 ai diretti interessati entro il 2 marzo (la scadenza ordinaria del 28 febbraio è sabato), per poi trasmetterne telematicamente il contenuto all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo (anche in questo caso, il termine ordinario, fissato al 7 marzo, cade di sabato). Tuttavia, come precisato con comunicato stampa del 12 febbraio scorso, nel 2015 (anno di prima applicazione della disposizione), l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 può avvenire anche dopo la data del 9 marzo, senza applicazione di sanzioni.

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