Il fuoristrada non è un autocarro

e non porta al credito d’imposta

Un mezzo di trasporto può essere considerato “strumentale” all’attività dell’impresa soltanto se le sue caratteristiche rispettano determinate caratteristiche e dimensioni
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L’acquisto di un veicolo è qualificabile come investimento agevolabile per l’intero costo – ai fini previsti dall’articolo 8, comma 2, della legge 388/2000, con conseguente riconoscimento di un credito di imposta – se il bene presenta i requisiti di inerenza, vale a dire solo quando il contribuente ne dimostri l’esclusiva strumentalità all’esercizio dell’impresa.
Sulla base di tale principio, la Cassazione, con la sentenza 14218 dell’8 luglio 2015, ha rigettato il ricorso presentato da un contribuente, dando così continuità all’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cassazione, sentenze 27174/2013, 28532/2013 e 28533/2013).

Ricordiamo, brevemente, che l’articolo 8 della legge 388/2000 riconosce un contributo nella forma di credito di imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.

Il giudizio di merito
Un contribuente propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello che, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di recupero del credito di imposta effettuato dall’ufficio finanziario – per mancato riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 2, legge 388/2000 – con riferimento all’acquisto di un fuoristrada.
In particolare, i giudici hanno ritenuto che il veicolo acquistato dal contribuente, esercente attività edilizia, non potesse considerarsi autocarro, ai sensi dell’articolo 54 del Dlgs 285/1992 (codice della strada), in quanto abilitato quasi esclusivamente al trasporto di persone, essendo lo spazio interno destinato al trasporto di cose inferiore al 50% dell’intera superficie, con la conseguenza che lo stesso non poteva considerarsi strumentale allo svolgimento dell’attività.

Nel ricorso di legittimità, il contribuente eccepisce l’erronea interpretazione, da parte dei giudici di secondo grado, della normativa di riferimento e la mancata considerazione delle caratteristiche tecniche della vettura, così come indicate nella carta di circolazione.

La decisione della Corte suprema
La Cassazione, sulla base di suoi precedenti assunti, rigetta il ricorso atteso che il beneficio del credito di imposta, previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 388/2000, è riconosciuto per l’intero costo dell’investimento solo se, in applicazione del criterio previsto dagli articoli 109 (competenza) e 164 (inerenza) del Tuir, il contribuente dia prova dell’esclusiva strumentalità del bene acquistato all’esercizio dell’impresa (sentenza 23559/2014).

Ora, nel caso di specie, continua la Cassazione, i giudici di merito hanno correttamente rilevato la mancanza del requisito essenziale dell’uso esclusivo del fuoristrada a fini aziendali, rilevandone, di contro, un utilizzo promiscuo.
Peraltro, i documenti prodotti dal ricorrente (copia del libro matricola e copia del contratto di appalto stipulato con un Comune) non possono ritenersi di per sé sufficienti a dimostrare la strumentalità del bene acquistato rispetto all’attività esercitata, né risulta, agli atti di causa, la produzione di qualche fattura accompagnatoria o della scheda carburante attestante i chilometri percorsi dal mezzo.
E, ancora, l’onerosità dell’acquisto non trova giustificazione nel modesto volume di affari del contribuente, senza dimenticare, infine, che negli anni dal 1999 al 2006 lo stesso non aveva personale dipendente da trasportare.
Da ultimo, si rammenta che la Cassazione ha avuto modo di precisare che la “strumentalità” del bene acquisito resta integrata quando il bene stesso si inserisce in una struttura produttiva (già esistente o del tutto nuova) effettivamente operante in una determinata zona, così da realizzare, nella stessa area, l’oggetto dell’attività d’impresa (ordinanza 8120/2015).
Marco Denaro

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