Nuovi minimi: opzione possibile

per chi è “partito” a inizio 2015


Per esprimere la scelta, occorrerà rettificare nei prossimi trenta giorni o entro la prima liquidazione Iva successiva, se posteriore, i documenti già emessi con addebito di imposta
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Porte aperte all’applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”) anche per i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività di impresa, arte o professione a inizio anno, prima dell’entrata in vigore della norma (articolo 10, comma 12-undecies, Dl 192/2014) che ha prorogato il regime.
A stabilirlo, la risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015.

Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, il regime forfetario, introdotto legge di stabilità per il 2015, ha sostituito tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014. Tuttavia, sono state previste due deroghe che riguardano il regime fiscale di vantaggio. In base alla prima (contenuta nella stessa Stabilità 2015), coloro che applicavano tale regime al 31 dicembre 2014, possono continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o, alternativamente, del trentacinquesimo anno di età. Invece, la seconda eccezione (sopraggiunta con il Dl 192/2014, “decreto milleproroghe”) consente l’applicazione del regime per l’imprenditoria giovanile anche ai soggetti, in possesso dei requisiti, che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione nel 2015.

Mentre, però, fino al 31 dicembre 2014, l’indicazione, nella dichiarazione di inizio attività, dell’esistenza dei requisiti per usufruire del regime non aveva natura di opzione ma solo di comunicazione ai fini anagrafici (trattandosi del regime naturale per chi li possedeva), da quest’anno, poiché l’applicazione del regime agevolato è divenuta una facoltà, il contribuente che intende avvalersene è tenuto a manifestare espressamente la sua scelta. L’opzione, pertanto, va evidenziata nel modello A/7 di inizio attività ovvero nella dichiarazione dei redditi per il 2015 (Unico 2016), allegando il modello per le opzioni presente nella dichiarazione Iva (articoli 1 e 2 del Dpr 442/1997).

In base alla risposta fornita dall’Agenza dell’Entrate in seguito a un’istanza di interpello, potrà avvalersi del regime anche chi ha intrapreso una nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 10, comma 12-undecies, del Dl 192/2014, e che conseguentemente non ha avuto modo di esercitare tale facoltà nel momento in cui ha presentato la dichiarazione di inizio attività.
A tal fine - indica la risoluzione - sarà necessario apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo tale termine.
Nello specifico, per quanto riguarda le operazioni attive, occorrerà emettere nota di variazione (da conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente; quest’ultimo, a sua volta, dovrà registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore.
Inoltre, andrà effettuata la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre.
Infine, sarà possibile chiedere a rimborso l’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta (articolo 21 del Dlgs 546/1992).
Gianfranco Mingione

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