Bollo e-fatture, con il nuovo anno finestra più ampia per il versamento

L’Agenzia delle entrate può integrare i documenti privi di tributo se dovuto, sempreché il contribuente non provi che mancavano i presupposti d’imposta e modifichi i dati comunicati

Un mese in più, dal 1° gennaio 2021, per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. È questa una delle novità contenute nel decreto Mef del 4 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 314 di sabato 19 dicembre 2020, relativo alle “Modifiche alle modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata”. I nuovi termini hanno comportato una modifica all’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, che definisce gli obblighi fiscali riguardanti i documenti informatici.
Il Dm mette a punto, inoltre, le procedure per il recupero e le irrogazioni delle sanzioni, le modalità per l’integrazione dell’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate, quando il Bollo risulta non versato ma dovuto sulla base delle fatture trasmesse tramite Sdi, e indica, infine, come i contribuenti potranno modificare i dati comunicati.

Scadenze differenziate
Il Bollo sulle e-fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre potrà dunque aspettare, dal prossimo anno, in via generale, fino al termine del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento e non dovrà più essere versato entro il 20 del mese seguente alla sua chiusura. Ciò significa, ad esempio, che l’imposta sulle fatture elettroniche emesse nei primi tre mesi del 2021 dovrà essere versata entro il 31 maggio 2021.
La nuova tempistica, tuttavia, non è omogenea e prevede alcune peculiarità. Ancora più ampio, infatti, il periodo a disposizione per il secondo trimestre dell’anno (aprile-giugno). In questo caso la scadenza è rinviata al 30 settembre e cioè all'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Non c’è fretta, inoltre, in caso di importi sotto i 250 euro, con una distinzione. Se non è stata superata tale soglia per l’imposta dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto  per il versamento del secondo trimestre (30 settembre). Se i 250 euro non sono stati ancora raggiunti con riferimento alle e-fatture emesse nei primi due trimestri, il Bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).

E se manca l’imposta, l’Agenzia integra…
Le e-fatture senza Bollo, trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi (Sistema di interscambio), e per le quali, secondo il Fisco, l’imposta era dovuta, verranno integrate direttamente, per ciascun trimestre, dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati in suo possesso.
Il cedente o il prestatore di servizi o l’intermediario sarà informato dell’aggiornamento operato dall’amministrazione finanziaria entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. La comunicazione sarà resa disponibile attraverso le modalità telematiche definite prossimamente con un provvedimento delle Entrate.
E se l’operatore (o chi lo rappresenta) ritiene che in una o più fatture integrate dal Fisco mancano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può correggere i dati comunicati, che hanno fatto scattare l’applicazione del Bollo, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Anche in questo caso la tempistica prevede un’eccezione: le fatture elettroniche inviate tramite Sdi nel secondo trimestre potranno essere modificate dal cedente, prestatore di servizi o intermediario entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
In assenza di variazioni da parte del contribuente, le integrazioni effettuate sono ritenute confermate.
Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, precisa il decreto, definirà le modalità tecniche per l’integrazione dell’imposta da parte dell’amministrazione finanziaria e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente.

…e comunica con i contribuenti
Entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia rende noto al cedente o prestatore o all'intermediario delegato, in modalità telematica, l’ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdi in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta e delle integrazioni del periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine della comunicazione slitta al 20 settembre nel caso di fatture elettroniche trasmesse tramite Sdi nel secondo trimestre.

Recupero dell’imposta e sanzioni
Nel caso in cui, attraverso le procedure automatizzate, l’Agenzia delle entrate rileva il ritardato,  omesso o insufficiente versamento dell'imposta di  bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sdi comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta,della sanzione amministrativa, ridotta ad un terzo, e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del  mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'Agenzia procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

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