Coefficiente di trasformazione

Calcolo della pensione con il metodo contributivo

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n.335, allegato 1 e successive modificazioni).

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’ assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione (o la data di morte).

Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 58 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni (5,006 per cento) e quello relativo all’età di 58 anni (4,860 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146) = 4,933 per cento.

Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità’, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Calcolo contributivo. Nuovi coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010

L’art. 1, comma 14 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato i coefficienti di trasformazione da utilizzare per il calcolo delle pensioni contributive a decorrere dal 1° gennaio 2010.
La Tabella A, allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è stata pertanto sostituita dalla Tabella A contenuta nell’allegato 2 della legge 247 del 2007, con effetto dal 1º gennaio 2010.

Coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010 Età Divisori Valori
57 22,627 4,419%
58 22,035 4,538%
59 21,441 4,664%
60 20,843 4,798%
61 20,241 4,940%
62 19,635 5,093%
63 19,024 5,257%
64 18,409 5,432%
65 17,792 5,620%
tasso di sconto = 1,5%

Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2013

Coefficienti di trasformazione applicati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (Decreto del ministero del lavoro 15 maggio 2012 sulla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo). A decorrere dal 1 gennaio 2013 i divisori e i coefficienti di trasformazione, di cui alla tabella A dell’Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, sono stati rideterminati nella misura riportata nella tabella sottostante:

Coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2013 Età Divisori Valori
57 23,236 4,304%
58 22,647 4,416%
59 22,053 4,535%
60 21,457 4,661%
61 20,852 4,796%
62 20,242 4,940%
63 19,629 5,094%
64 19,014 5,259%
65 18,398 5,435%
66 17,782 5,624%
67 17,163 5,826%
68 16,541 6,046%
69 15,917 6,283%
70 15,288 6,541%
tasso di sconto = 1,5%
 

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