Lavoratore assicurato ex‑Inpdap

Notizie e varie

Iscritto Gestione ex InpdapDal 2012 vengono introdotte importanti novità che riguardano le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore pubblico, iscritti alla Gestione ex Inpdap.
Il nuovo sistema di calcolo della pensione, la pensione anticipata che sostituisce la pensione di anzianità, i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, sono alcune delle novità contenute nella riforma.

•Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
•Requisiti per il diritto alla pensione anticipata
•Certificazione del diritto a pensione
•Accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo
•Ampliamento dei destinatari del sistema contributivo pro-rata
•Armonizzazioni
•Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita
•Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

Il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, per gli iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 il diritto a pensione, è determinato in 66 anni con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l’accesso al pensionamento è condizionato all’importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale; tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il predetto importo non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva effettiva di cinque anni. Per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.

Considerato che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 66 anni e quello di 70 anni sono incrementati di 3 mesi.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo*, sono riportati nella tabella seguente.


ANNO ETA’ ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
2012 66 anni 20 anni
2013 66 anni e 3 mesi 20 anni

Per esplicita previsione normativa, i requisiti anagrafici descritti devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall’anno 2021; qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l’età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.

Requisiti per il diritto alla pensione anticipata


I soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.

Anzianità contributiva Anno Uomini Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Certificazione del diritto a pensione

I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza.

Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote o massima anzianità contributiva) sia ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l’applicazione della finestra mobile per pensione di vecchiaia e pensione di anzianità.

Gli iscritti in possesso dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, possono chiedere al proprio ente previdenziale di riferimento la certificazione di tale diritto, avente valore meramente dichiarativo, posto che il diritto risulta già acquisito in virtù dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1° gennaio 2012.

La predetta certificazione può essere rilasciata solamente agli iscritti che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione al 31 dicembre 2011.

Per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni:

•pensione di vecchiaia
•pensione anticipata

Accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata, oltre ai casi previsti per la pensione anticipata (v. requisiti prescritti per la pensione anticipata) al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino in possesso di un’anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l’anno 2012, in misura pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

L’importo della rata mensile è annualmente rivalutata sulla base della variazione media quinquennale del PIL, appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare; l’importo della rata mensile non può in ogni caso essere inferiore a 2,8 l’importo mensile dell’assegno sociale.

Anche per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Ampliamento dei destinatari del sistema contributivo pro‑rata
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, ferma restando la valutazione con il sistema retributivo delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 è determinata con il sistema di calcolo contributivo.

Sono destinatari del nuovo sistema tutti gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, ivi compresi quelli per i quali è prevista l’emanazione, entro il 30 giugno 2012, di un regolamento ai fini dell’armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento - personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali come controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo.

L’introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il venir meno dell’ accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva, salva l’ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento.

Nulla è innovato nei confronti dei soggetti già destinatari del così detto sistema di calcolo misto di pensione.

Armonizzazioni

Per i soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sarà emanato, entro il 30 giugno 2012, un regolamento da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e dei rispettivi ordinamenti.

L’estensione del sistema contributivo pro rata a tutti gli iscritti alle casse pensioni gestite dall’ex Inpdap, a partire dal 1° gennaio 2012, trova applicazione anche nei confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La norma viene applicata anche nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).


Nei confronti del suddetto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011, in quanto tale regime è disapplicato solo per coloro i quali accedono al pensionamento secondo le nuove disposizioni di legge.

L’armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento.

Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita

Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’articolo 12 della legge n. 122/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter del citato articolo, devono riferirsi al biennio

Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Con l’entrata in vigore della riforma, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio è demandata, ove previsto, all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).
Sono stati abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Per il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011).

La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti anche

1.per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;


2.nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione; al riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono:

a. per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio;

b. per gli iscritti alla CTPS, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nei confronti degli iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo quanto precisato nella nota operativa INPDAP n. 35 del 15 ottobre 2008;


3.nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.
 




Accesso all'Area Riservata