Lavoro occasionale accessorio

Le novità normative previste dalla riforma del mercato del lavoro Legge n.92 del 28/06/2012

Le novità legislative previste dalla Legge di riforma del mercato del lavoro - 28 giugno 2012, n.92 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012) consistono nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n.276 del 2003.

Le modifiche riguardano:

Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 6.666 euro lorde.

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lorde.

Ambiti di attività e tipologie di prestatori: sono abrogati tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori. Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per:

•aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
•aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Committenti pubblici: viene confermata la nozione di committente pubblico, che comprende oltre a quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 (“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”) anche gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato (art. 1, comma 3, L.196 del 31/12/2009), quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.
Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro occasionale accessorio esclusivamente nell’ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a “manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà”, nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali.
Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell’utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei ’lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti’, previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni.

Percettori di prestazioni a sostegno del reddito

La legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del decreto legge n 83/2012, all’articolo 46 bis, nel modificare il comma 32 lett. a) dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n.92, conferma per l’anno 2013 la possibilità per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro complessive per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali), integralmente compatibile e cumulabile con l’indennità percepita, è riferito al singolo lavoratore.

Lavoratori stranieri

Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l’importante innovazione consiste nell’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

Rimane fermo, pertanto, quanto previsto nella Circolare n. 44/2009 secondo cui, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo - in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l’ottenimento del titolo di soggiorno - non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.

Imprese familiari

A far data dal 18 luglio 2012, anche l’impresa familiare rientra nell’ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività (incluse le attività specifiche dell’impresa), con l’osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro netti (2666 € lordi) per prestatore, nell’anno solare, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.
Pertanto, non è più valido il limite economico di 10.000 euro netti nell’anno fiscale, precedentemente previsto per le imprese familiari.
L’impresa familiare può, quindi, utilizzare qualsiasi tipologia di voucher (cartacei INPS e Poste, voucher venduti dai tabaccai o sportelli bancari abilitati o voucher telematici) e può impiegare tutte le categorie di prestatori, inclusi i familiari, purchè non facciano parte del nucleo costitutivo dell’impresa.


La Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 e la successiva nota del 18 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro - Direzione generale per l’attività ispettiva, hanno fornito le prime indicazioni circa l’utilizzo dei buoni lavoro.

In merito alla circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 ed alla successiva nota n. 37/0003439 del 18 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro, Direzione generale per l’attività ispettiva, si forniscono le prime indicazioni circa l’utilizzo dei buoni lavoro.


In via preliminare si chiarisce che le innovative indicazioni della circolare n. 4/2013, relative alle caratteristiche dei buoni lavoro, si applicano dall’emanazione della circolare del Ministero e quindi con riferimento ai buoni lavoro emessi dal 18 gennaio 2013.


In relazione alla indicazione dell’utilizzo del voucher in un periodo temporale “non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto” la nota del 18/2/2013 ne ha sospeso l’applicazione. Pertanto rimangono valide le previgenti indicazioni che non prevedono limitazioni temporali circa l’utilizzo dei buoni lavoro.


Per quanto riguarda le caratteristiche dei voucher ’orari, numerati progressivamente e datati’ si precisa che :


•qualunque sia il canale di emissione i voucher sono già progressivamente numerati;
•per quanto riguarda la data, le attuali procedure di vendita dei buoni lavoro presso i tabaccai autorizzati e le Banche Popolari riportano la data direttamente sul buono lavoro, mentre nel caso di vendita dei voucher presso le sedi INPS e presso gli uffici postali registrano la data di emissione, rilasciando al committente apposita ricevuta;
•l’ “ancoraggio di natura oraria” del buono lavoro, introdotto dalla circolare ministeriale, comporta che un voucher rappresenti il compenso minimo di un’ora di prestazione occasionale.

La nota n. 37/0003439 del 18/2/2013 precisa che esclusivamente per il settore agricolo, considerata la sua specificità, è possibile fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dalla contrattazione collettiva più rappresentativa.

•Attenzione: la validità del voucher, ai fini della pagabilità presso Poste e presso gli altri canali di gestione del servizio ’voucher’, non subisce variazioni :
•24 mesi dal momento dell’emissione per i voucher cartacei INPS e Poste,
•12 mesi dal momento dell’emissione per i voucher distribuiti dalla rete tabaccherie abilitate e Banche popolari.

 

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