Extracomunitari: colf e badanti

Extracomunitari: colf e badanti

Per il lavoro domestico può essere assunto un lavoratore straniero il cui rapporto di lavoro e regolato dalle stesse norme contrattuali, lo stesso trattamento economico e le stesse assicurazioni previdenziali previste per i lavoratori italiani.
Il lavoratore straniero può provenire da:

•Paesi comunitari, che appartengono all’Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia);
•Paesi neocomunitari, che sono entrati a far parte dell’Unione Europea solo dopo la sua costituzione: la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria (Legge 24 dicembre 2003, n, 380).
•Paesi non comunitari (extracomunitari): non appartenenti all’Unione Europea.
I lavoratori comunitari possono, una volta entrati in Italia, chiedere alla Questura il permesso di soggiorno e il datore di lavoro può procedere all’ assunzione del lavoratore straniero direttamente con le procedure previste per il cittadino italiano.


L’ASSUNZIONE DI EXTRACOMUNITARI

Se il lavoratore si trova in territorio italiano

Il datore di lavoro deve seguire le stesse modalità previste per l’assunzione dei lavoratori italiani e comunitari, dandone comunicazione entro 48 ore alla Questura.
La comunicazione deve contenere le generalità del datore di lavoro e del lavoratore, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione del lavoratore e l’indirizzo del datore di lavoro presso cui viene prestato servizio.
La mancata comunicazione prevede una sanzione amministrativa da Euro 154,00 a Euro 1.032,00.


Se il lavoratore si trova ancora all’estero


Prima del suo ingresso in Italia, il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza o della provincia dove avrà luogo la prestazione lavorativa:

•richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
•idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativi per il lavoratore stranieri;
•la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
•dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Lo sportello unico per l’immigrazione comunica la richiesta al Centro per l’impiego competente in relazione alla residenza o al domicilio che, a sua volta, provvede a diffondere le richieste per via telematica agli altri Centri ed a renderLe disponibili sul sito Internet.

Il Centro per l’impiego, decorsi 20 giorni senza che sia stata presentata domanda da parte di lavoratore nazionale o extracomunitario, trasmette allo Sportello unico per l’immigrazione richiedente una certificazione negativa. In caso di adesione all’offerta di lavoro la comunicazione viene effettuata anche al datore di lavoro.


Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta rilascia, sentito il Questore, il nulla osta nei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti. Trasmette, su richiesta del datore di lavoro, la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici Consolari.

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di rilascio.


Gli uffici consolari rilasciano, dopo gli accertamenti di competenza, il visto di ingresso.

Il lavoratore, entro 8 giorni dall’arrivo in Italia, deve recarsi allo Sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che viene trasmesso in copia all’autorità consolare ed al centro per l’impiego competente.
Le questure forniscono all’Inps le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sono previste sanzioni previste per il datore di lavoro che:

•assume il lavoratore senza il permesso di lavoro, arresto da 3 mesi ad un anno e ammenda di Euro 5.000,00 per ogni lavoratore;
•non comunica le variazioni del rapporto di lavoro, ammenda da Euro 500,00 a Euro 2.500,00.
IL PERMESSO DI SOGGIORNO

I lavoratori extracomunitari devono essere in possesso anche del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro, in corso di validità rilasciato dalla Questura. Tale documento deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia e deve essere allegato, dal datore di lavoro, alla denuncia di assunzione all’Inps
La durata del permesso di soggiorno è legata a quella del contratto di soggiorno per lavoro subordinato nel periodo massimo di

•9 mesi, per contratti di lavoro stagionale;
•1 anno, per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
•2 anni, per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E’ previsto il rilascio del permesso di soggiorno pluriennale se il lavoratore dimostra di essere venuto in Italia per almeno due anni di seguito con contratti di lavoro stagionali. Tale permesso può essere rilasciato per tre annualità e la durata temporale per ogni anno è la stessa dell’ultimo dei due anni precedenti con permesso annuale.
Allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 6 anni può essere rilasciata la carta di soggiorno.


N.B.: E’ ammesso un titolo equivalente al permesso di soggiorno rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione Europea nei limiti e alle condizioni previste da specifici accordi.

Il datore di lavoro che occupa alle propri dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno è scaduto, revocato od annullato:

•è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o con un’ammenda da Euro 1.032,91 a Euro 3.098,74;
•è obbligato a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi riguardanti le assicurazioni sociali per il periodo in cui l’attività è stata effettivamente svolta.




 

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