Lavoratori Domestici: COSA FARE PRIMA DELL’ASSUNZIONE

Lavoratori Domestici: COSA FARE PRIMA DELL’ASSUNZIONE


A seconda della provenienza e dell’età del lavoratore sono richiesti adempimenti diversi sia al datore di lavoro sia al lavoratore.

Per i lavoratori italiani o di paesi dell’Unione EuropeaCosa deve fare il datore di lavoro

Nel caso il lavoratore domestico sia di nazionalità italiana o di paesi della Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).

Sono equiparati ai cittadini dell’UE i cittadini Svizzeri e i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)


Cosa deve fare il lavoratore

Il lavoratore può essere assunto anche se non iscritto nelle liste del collocamento. E’ però necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità e della tessera sanitaria aggiornata e rilasciata dall’ASL.
Dato che è ammessa l’assunzione di minori con età minima di 16 anni, se il lavoratore domestico è minorenne, il lavoratore deve presentare oltre ai documenti già indicati:

•il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall’Ufficiale sanitario dell’ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro;
•la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore, l’autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà


Per i lavoratori extracomunitariLe procedure sono diverse se il lavoratore risiede già in Italia o se invece risiede all’estero.



Se il lavoratore extracomunitario già risiede in Italia


Cosa deve fare il datore di lavoro

Dal 15 novembre 2011 tutti i datori di lavoro domestico che intendono assumere lavoratori extracomunitari già residenti in Italia non dovranno più compilare il “modello Q” per stipulare il contratto di soggiorno. Infatti, le obbligazioni contenute nel modello Q sono state recepite nell’ultima versione (legge 2/2009) delle Comunicazioni obbligatorie di assunzione, variazione e cessazione che i datori di lavoro domestico devono trasmettere all’Inps utilizzando le procedure online dell’Istituto (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4773 del 28 novembre).


Cosa deve fare il lavoratore
•Essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa;
•Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero dovrà esibire in Questura la copia del modulo UniLav.




Se il lavoratore extracomunitario non è ancora entrato in ItaliaCosa deve fare il datore di lavoro

Ogni anno in Italia viene programmato attraverso il cosiddetto “Decreto Flussi” il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il Decreto entra in vigore quando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


Pertanto, il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all’estero, deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.


Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero dell’Interno.


Come presentare la domanda di nulla osta


La domanda può essere compilata e inviata esclusivamente via Internet.

Il Ministero dell’Interno, infatti, ha messo a punto una procedura di invio delle domande che elimina l’obbligo della spedizione postale e richiede, da parte del datore di lavoro, la disponibilità di un computer e di un collegamento internet. Di seguito si elencano i passaggi della procedura telematica.



a) L’utente deve collegarsi al sito www.interno.it e registrarsi all’interno di una ’sezione dedicata’, inserendo nome, cognome, data di nascita, un indirizzo di posta elettronica e una password di accesso;
b) Riceve una e-mail di conferma e di perfezionamento della registrazione all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato;

c) L’utente deve scegliere, da un apposito elenco, la tipologia di domanda che vuole presentare ed inserire i dati anagrafici propri, del lavoratore e il luogo d’impiego. La procedura genera un modulo che l’utente deve salvare sul proprio computer, per poi compilarlo senza dover rimanere connesso ad internet.
N.B. E’ possibile richiedere anche ulteriori moduli per altre domande, fino ad un massimo di cinque.
d) Per compilare il modulo così salvato, occorre scaricare un apposito programma seguendo le istruzioni contenute nel sito.
e) Terminata la compilazione di tutti i campi richiesti, la domanda è pronta per l’invio.



Procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro


La domanda, inviata allo Sportello unico, viene contestualmente resa disponibile anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla Questura e al centro per l’impiego competenti. Lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta - che ha una validità di 6 mesi - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello. In questa occasione, inoltre, il datore di lavoro deve esibire la documentazione relativa al reddito e la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio). Lo Sportello Unico trasmette per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, la quale rilascia allo straniero il visto d’ingresso, da lui precedentemente richiesto.

Delega per il ritiro del nulla osta

Se il datore di lavoro, per motivi di salute, non può recarsi allo Sportello Unico per ritirare il nulla osta al lavoro e firmare il contratto di soggiorno, può delegare il coniuge, i figli o altro parente in linea diretta o collaterale fino al 3° grado.
Il delegato deve esibire un proprio documento di riconoscimento e presentare al funzionario dello Sportello Unico una dichiarazione contenente l’esatta indicazione del motivo dell’ impedimento.



Altri obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro dovrà in ogni caso garantire quanto stabilito dal “Decreto Flussi” in vigore al momento della richiesta in merito all’ orario di lavoro settimanale ed al reddito annuo . Il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di assistente familiare, perché affetto lui stesso da patologie o gravi handicap che ne limitano l’autosufficienza, non ha l’obbligo dell’autocertificazione relativa alla sua capacità economica.
Inoltre, come previsto nel contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà

•impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
•impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
•assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato e, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna del nulla osta, esibire la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune o dall’ASL di competenza (il certificato va richiesto anche nel caso in cui il lavoratore alloggerà presso l’assistito per svolgere le mansioni di assistente alla persona).


Cosa deve fare il lavoratore

Una volta concesso il nulla osta, lo Sportello Unico per l’immigrazione lo trasmette per via telematica insieme alla proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, che rilascerà al lavoratore il visto d’ingresso da lui precedentemente richiesto.
Il cittadino extracomunitario, ottenuto il visto d’ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, deve:

•recarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per firmare sia il contratto sia la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire alla prefettura con raccomandata A/R postale.
La Questura, infine, convocherà il cittadino extracomunitario per la consegna del permesso di soggiorno.

Lo Sportello Unico consegnerà al lavoratore, oltre al contratto di soggiorno, una copia della Carta dei Valori ed una guida alle leggi sull’immigrazione predisposta dal Ministero dell’Interno (“In Italia in regola”), tradotta nella lingua meglio conosciuta dal cittadino straniero.

Per ulteriori informazioni: www.poliziadistato.it


Se il lavoratore extracomunitario già assunto deve rinnovare il permesso di soggiorno


Il contratto di soggiorno per lavoro, stipulato con il datore di lavoro mediante il modulo Q, è un obbligo sia per instaurare un nuovo rapporto di lavoro sia per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Pertanto, il lavoratore già residente in Italia, che abbia concluso un rapporto di lavoro e il cui permesso di soggiorno sia prossimo alla scadenza, accettando un’altra offerta di lavoro può ottenere il rinnovo del permesso presentando il contratto di soggiorno stipulato con il nuovo datore.

 

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