Spesometro, sciolti gli ultimi dubbi sulla comunicazione polivalente

Spesometro, sciolti gli ultimi dubbi
sulla comunicazione polivalente
Chiarimenti su operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list, caselle “Autofattura” e “reverse charge”, fatture emesse registrate tra i corrispettivi. E altro ancora
Inapplicabilità delle sanzioni per le comunicazioni delle informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini Iva trasmesse entro il termine del 31 gennaio 2014, anche quelle integrative o sostitutive, annunciato con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre scorsi.
È una delle precisazioni arrivate con l’ultima serie di faq sullo spesometro, pubblicate sul sito dell’Agenzia.

Quadro BL – operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list
Le operazioni con controparte black list, già confluite nella comunicazione mensile o trimestrale (quadro BL del nuovo modello polivalente), sono escluse dalla comunicazione annuale relativa alle operazioni rilevanti Iva (quadro SE). Quelle di importo uguale o inferiore a 500 euro non comunicate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dl 40/2010, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente.

Quadro BL – caselle “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti di servizi da non residenti”
Le caselle “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti da soggetti non residenti” vanno barrate in caso di opzione per l’esposizione in forma aggregata delle operazioni attive con soggetti non residenti (la prima) e degli acquisti da soggetti non residenti (la seconda).

Quadro FE – casella “Autofattura”
Gli acquisti da fornitori extra-Ue e quelli da fornitori Ue non già ricompresi negli elenchi Intrastat rientrano tra le operazioni che possono essere riportate con l’utilizzo del flag “Autofattura” nel quadro FE. Nel caso di acquisti da fornitori extra-Ue, nella casella autofattura non vanno indicate le importazioni.

Quadro FR – casella “Autofattura”
Il flag “Autofattura” del quadro FR, riguardante gli acquisti da non residenti, va barrato nel caso in cui manchino elementi sufficienti a individuare la controparte non residente (ad esempio, autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del Dpr 633/1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore), ma anche per le ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili.
Le ipotesi di acquisto da un imprenditore agricolo esonerato dall’emissione della fattura e di acquisto, per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione regolarizza con l’emissione di autofattura e con il versamento della relativa imposta, possono essere utilmente riportate attraverso l’utilizzo del flag “Autofattura” con l’indicazione della diversa partita Iva della controparte.

Quadro FR – casella “Reverse charge”
La casella “Reverse charge” deve essere barrata anche nei casi di cessione di cellulari o microprocessori. Sono invece escluse dalla comunicazione le cessioni di immobili.

Quadro SE
In generale, nel quadro SE vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extracomunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

Quadro FN – operazioni attive
Nel quadro FN vanno indicate le sole operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, escluse le esportazioni e le operazioni da indicare negli elenchi Intrastat. Vanno incluse anche le operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti, sia Ue che extra-Ue.

Operazioni prive di corrispettivo
Costituiscono oggetto di comunicazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell’articolo 13 del Dpr 633/1972, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa.
Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa da parte dell’impresa cedente, vanno comunicate indicando la partita Iva del cedente.
La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell’Iva ai sensi dell’articolo 18, comma 3, va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro.

Fatture emesse registrate tra i corrispettivi
Per gli anni 2012 e 2013, gli operatori che svolgono attività di cui agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972, a prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi, devono obbligatoriamente comunicare le fatture emesse se di importo pari o superiore a 3.600 euro lordi, con facoltà di comunicare anche fatture di importo inferiore.

Firma del modello
La comunicazione potrà essere conservata su supporto informatico, entro i termini previsti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, e dovrà essere esibita a eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
 

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