VISTI D’INGRESSO PER DIECIMILA STRANIERI

Decreto 6 luglio 2010

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall’estero, alla lettera f), prevede l’ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto in particolare l’art. 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell’art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006, recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione europea»; Visto altresi’ l’art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all’art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono avvenire nell’ambito del contingente annuale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 29 luglio 2009, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l’anno 2008, a determinare il contingente per l’anno 2009, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all’art. 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all’art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004; Considerato che l’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestredell’anno, puo’ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente; Considerato che alla data del 30 giugno 2010 non e’ stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999; Decreta: Art. 1 1.
Per l’anno 2010 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, nel limite del contingente fissato per l’anno 2009, gli ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, in: a) 5.000 unita’ per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell’articolo 142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) 5.000 unita’ per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Art. 2 1. Le quote di cui all’art. 1, lettera b), sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto viene trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 6 luglio 2010
Il Ministro: Sacconi
Martedì, 31 Agosto 2010

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