Irap: integralmente deducibile

il costo del lavoro indeterminato

Ai soggetti che non hanno dipendenti, spetta invece un credito d’imposta, in misura pari al 10% del tributo regionale dichiarato, da utilizzare esclusivamente in compensazione
costo del lavoro
Integrale deducibilità, dal 2015, dei costi sostenuti per il personale impiegato a tempo indeterminato; credito d’imposta a favore di chi non ha lavoratori dipendenti; ripristino, per il 2014, delle aliquote applicate l’anno precedente.
Queste le novità per i soggetti Irap, contenute nella Stabilità 2015 (articolo 1, commi 20-25, legge 190/2014).

Dunque, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (vale a dire, dal 2015, per i contribuenti “solari”, cioè con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è integralmente deducibile dall’Irap il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le deduzioni applicate ai sensi dell’articolo 11 del Dlgs 446/1997, commi 1, lettera a (contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; deduzione forfetaria e contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato; spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta, per la parte che non concorre al reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci), 4-bis.1 (deduzione per le imprese con componenti positivi non superiori a 400mila euro) e 4-quater (deduzione per l’incremento della base occupazionale).
In pratica, se la somma delle deduzioni già spettanti risulta inferiore al costo del lavoro, compete un’ulteriore deduzione a copertura dell’intero onere sostenuto.

Il beneficio spetta ai soggetti Irap che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 5 (società di capitali ed enti commerciali), 5-bis (società di persone e imprese individuali), 6 (banche e altri enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione), 8 (persone fisiche, società semplici ed equiparate) e 9 (produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7mila euro, che si avvalgono del regime speciale Iva) del Dlgs 446/1997.
Per produttori e società agricoli, l’agevolazione – previa autorizzazione della Commissione europea – spetta anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato, purché quest’ultimo, nel periodo d’imposta, abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto non duri meno di tre anni.

Invece, ai contribuenti Irap che non hanno lavoratori dipendenti a tempo indeterminato spetta, sempre a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, un credito d’imposta, pari al 10% dell’imposta lorda dichiarata. Il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione; pertanto, il credito d’imposta spettante per il 2015, la cui relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2016, sarà utilizzabile dall’1 gennaio 2016.

Infine, sono state abrogate le disposizioni dettate dall’articolo 2 del decreto legge 66/2014, che aveva previsto, a partire dal 2014, una riduzione generalizzata del 10% delle aliquote Irap. Quindi, nella prossima dichiarazione da presentare per l’anno passato, l’imposta andrà calcolata utilizzando le stesse aliquote in vigore nel 2013:

per la generalità dei soggetti passivi, il 3,9% (non il 3,5%, come aveva previsto il Dl 66/2014)
per le società di capitali e gli enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi a oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori, il 4,20% (non il 3,80%)
per le banche e gli altri soggetti finanziari, il 4,65% (non il 4,20%)
per le imprese di assicurazione, il 5,90% (non il 5,30%)
per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi, l’1,90% (non l’1,70%).

Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma che, per la determinazione dell’acconto 2014, consentiva, nell’utilizzo del metodo previsionale, di applicare apposite aliquote ridotte intermedie:

3,75%, per la generalità dei soggetti passivi
4%, per le società di capitali e gli enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche
4,50%, per le banche e gli altri soggetti finanziari
5,70%, per le imprese di assicurazione
1,80%, per i soggetti che operano nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

In questi casi, il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto avverrà in sede di saldo.

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