Sulle cartelle pagate in ritardo

diminuiscono gli interessi di mora

Si tratta degli importi accessori dovuti sulle somme iscritte a ruolo non versate nei termini, cioè entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell’atto di riscossione
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Scende di 0,26 punti percentuali, dal 5,14 al 4,88%, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento dei ruoli.
Il saggio più basso entra in vigore il prossimo 15 maggio.

A disporlo, sulla base della stima effettuata dalla Banca d’Italia con riferimento alla media dei tassi bancari attivi del 2014, il provvedimento del 30 aprile 2015.

Gli interessi di mora, in base all’articolo 30 del Dpr 602/1973, vanno applicati - a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data della notifica della cartella fino a quella in cui avviene il pagamento - non sull’intero debito a ruolo: restano esclusi, infatti, gli interessi e le sanzioni pecuniarie.

La misura degli interessi è aggiornata annualmente.

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