Stabilità 2016: cosa c’è di nuovo

per i contribuenti persone fisiche

Per detrarre le spese funebri, non è più richiesto vincolo parentale: il beneficio spetta a chi effettivamente sostiene l’onere, a prescindere dal legame con la persona deceduta
Stabilità 2016: cosa c’è di nuovo|per i contribuenti persone fisiche
Nell’unico articolo della legge 208/2015 (Stabilità 2016), sono presenti numerose disposizioni che riguardano i contribuenti persone fisiche. Tra queste: l’innalzamento della no tax area per i pensionati; il ritorno della detassazione per i premi di produttività nel settore privato; la stabilizzazione dei crediti d’imposta per la negoziazione assistita e per le erogazioni a favore della cultura.
Vediamole più in dettaglio.

Aumenta di 250 euro la no tax area dei pensionati
Il comma 290, modificando la misura delle detrazioni Irpef spettanti ai titolari di redditi da pensione, ne ha innalzato la no tax area. Da quest’anno, pertanto, l’area di esenzione fiscale è salita da 7.500 euro a 7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni, da 7.750 euro a 8.000 euro per coloro che hanno raggiunto quel traguardo anagrafico.

A regime la detassazione dei premi di produttività
Dopo la mancata proroga per il 2015, torna in pista - e viene resa stabile - la tassazione agevolata degli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti del settore privato (la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione), estesa anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (commi da 182 a 190). Possono fruirne coloro che nell’anno precedente hanno conseguito redditi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 50mila euro.
Il trattamento di favore consiste nell’assoggettamento di quelle somme a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali regionale e comunale nella misura del 10%; l’importo massimo agevolabile è fissato a 2mila euro lordi, elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Inoltre, è previsto che il lavoratore può chiedere di “convertire” le somme maturate come premi di produttività in beni e servizi erogati dal sostituto d’imposta. Così facendo, non subirà neanche il prelievo sostitutivo del 10%. Infatti, modificando i commi 2 e 3, ultimo periodo, dell’articolo 51 del Tuir, è ora stabilito che le somme e i valori indicati in quelle norme (asili nido, spese scolastiche, trasporto collettivo, buoni pasto, ludoteche, centri estivi e invernali, servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, qualsiasi benefit di valore non superiore a 258,23 euro) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10 per cento.
Le disposizioni attuative arriveranno con un decreto ministeriale, la cui emanazione dovrà avvenire entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Crediti d’imposta non più “a tempo”
Stabilizzati l’“art bonus” (commi 318 e 319) e il credito d’imposta per negoziazione assistita (comma 618).
Nel primo caso, si tratta del credito d’imposta del 65% riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali in denaro a favore della cultura e dello spettacolo per: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. L’agevolazione sarebbe dovuta valere per il solo triennio 2014-2016.
Ancora più breve (un unico anno, il 2015) era la durata inizialmente fissata per il credito d’imposta relativo alle spese sostenute in caso di procedimenti di negoziazione assistita e arbitrati. Il bonus, che spetta soltanto in caso di chiusura positiva della procedura di negoziazione o di arbitrato concluso con lodo, è pari al compenso corrisposto agli avvocati o agli arbitri, entro il limite di 250 euro. Disciplina di attuazione entro il 30 marzo 2016.

Detrazioni per spese funebri e per spese universitarie
I commi 954 e 955 sono intervenuti, con effetto già a partire dall’anno d’imposta 2015, su queste due tipologie di spese fiscalmente detraibili.
Per le spese funebri (19% su un importo massimo di 1.550 euro per decesso), non è più previsto che le stesse debbano necessariamente riguardare uno dei soggetti indicati nell’articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, discendenti e ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle). Il beneficio fiscale spetta a chi sostiene effettivamente la spesa per il funerale, a prescindere dal legame con la persona deceduta.
Per quanto riguarda invece le spese universitarie sostenute in atenei privati, un decreto ministeriale, entro il 31 dicembre di ogni anno, stabilirà la misura massima detraibile per ciascuna facoltà, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali (per il 2015, il Dm dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 2016).

Borse di studio esentate dall’Irpef
Con i commi da 50 a 52, è stata sancita l’esenzione Irpef - in relazione ai periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione - per le borse di studio erogate a favore degli studenti universitari nell’ambito del programma Erasmus plus e per le somme corrisposte a titolo di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano.

Rientro “agevolato” di lavoratori dall’estero
Il comma 259 ha prorogato al 2017 i benefici fiscali previsti dalla legge 238/2010 (ossia, la detassazione Irpef del reddito da lavoro del 70 o dell’80%, secondo il sesso del lavoratore, maschile o femminile) in favore di chi è rientrato in Italia fino al 31 dicembre 2015.

Cancellata la “tassa sui procuratori”
Con l’abrogazione del comma 4-bis dell’articolo 51 del Tuir da parte del comma 8 della Stabilità 2016, non concorre più al reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti una quota del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive nell’ambito delle trattative per assicurarsi le prestazioni sportive degli stessi atleti (“tassa sui procuratori”).
r.fo.

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