Bonus per enti non commerciali.

Arriva il codice per compensarlo

Bonus per enti non commerciali.
Arriva il codice per compensarlo
Il credito d’imposta è fruibile quest’anno e nei due successivi: nella misura del 33,33% del suo ammontare nel 2016, altrettanto nel 2017, la quota rimanente nel 2018
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La legge di stabilità 2015, se da una parte ha aumentato l’imposta sul reddito delle società dovuta dagli enti non commerciali in relazione agli utili e i dividenti percepiti a decorrere dal 2014, dall’altro ha previsto un credito d’imposta, soltanto in riferimento allo stesso 2014, finalizzato ad attenuare gli effetti della maggiore tassazione (articolo 1, commi 655 e 656, della legge 190/2014). Più nello specifico, la nuova norma ha ridotto la quota esente dal 95 al 22,26%.

Il bonus concesso è pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime e quella calcolata secondo le precedenti regole.
Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza alcun altro limite quantitativo, nella misura del 33,33% del suo ammontare dal 1° gennaio 2016, nella stessa misura dal 1° gennaio del prossimo anno e, per la parte rimanente, dal 1° gennaio 20018. Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale non possa essere messa a frutto, la somma potrà essere recuperata nel periodo d’imposta successivo sommata al credito fruibile in tale anno (vedi “Credito di imposta per gli Enc: tetto massimo per l’utilizzo”).

Dopo questa breve contestualizzazione per ricordare l’origine e le principali modalità di utilizzo del bonus, arriviamo alla risoluzione n. 6/E del 28 gennaio 2016, con la quale è istituito il codice tributo “6861”, che gli enti interessati dovranno indicare nel modello F24 al momento della compilazione. Il numero trova spazio nella sezione “Erario” tra gli “importi a credito compensati” oppure, nei casi di riversamento del credito, tra gli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno di imposta a cui si riferisce il credito.

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