LAVORI USURANTI

NOZIONI


Il D.Lgs. n. 67/2011 ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.
Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.
I lavoratori coinvolti da questo tipo di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere al pensionamento anticipato con le modalità indicate nel Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011.

Con riguardo a questi lavori il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali. 
Per avviare la comunicazione, i datori dovranno compilare il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti sopra citati (indicazioni operative: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 Novembre 2011).
Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:

Inizio lavoro a catena
Lavoro usurante D.M. 1999
Lavoro usurante notturno
Lavoro usurante a catena
Lavoro usurante autisti

Per effettuare le comunicazioni bisogna:
 - accreditarsi al sistema  se non si è ancora registrati
 - compilare online il modello LAV_US 

N.B.: Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione. In questo conteggio è necessario includere anche eventuali lavoratori in somministrazione (sono infatti le imprese utilizzatrici ad essere pienamente a conoscenza delle attività svolte dai lavoratori).
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc. come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.
Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti. 
Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente, come specificato nella Nota direttoriale del 28 novembre 2011. Per le attività lavorative dell’anno 2015 il termine ultimo per l’invio della comunicazione è prororgato al 30 aprile 2016.
Per consultare la Guida alla compilazione LAV_US di monitoraggio e la Guida alla compilazione LAV_US di inizio lavoro a catena vai all’area Download.


Tipologie lavori usuranti Si tratta di:

Lavori particolarmente usuranti (indicati all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, detto anche “Decreto Salvi”), come:

lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
lavori in cassoni ad aria compressa;
lavori svolti dai palombari;
lavori ad alte temperature;
lavorazione del vetro cavo;
lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
lavori di asportazione dell’amianto;


Lavori notturni (indicati all’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n.66). Il “lavoratore notturno” è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato). Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).
Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” (così come indicate all’art. 1, comma 1 lettera c del decreto legislativo 21 aprile 2011 , n. 67 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto)

Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
Costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
Elettrodomestici;
Altri strumenti e apparecchi;
Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;


Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1 lettera d del decreto legislativo 21 aprile 2011 , n. 67).
Istruzioni per accreditarsi al sistema Per procedere all’invio della comunicazione sarà necessario accreditarsi al sistema.
Ecco la procedura:

Compilare il modulo con i propri dati e procedere all’invio. La ricevuta stampabile di avvenuta compilazione sarà inviata via mail all’indirizzo indicato nel campo “Referente” del modulo.
Nel giro di pochi giorni il Ministero del Lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo. In caso di mancata ricezione della mail sarà necessario scrivere ad co@lavoro.gov.it.
Inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l’accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Una volta ricevute le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US. Il sistema offre anche la possibilità di avere un archivio con tutti i moduli inviati.






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