Obbligo di fattura elettronica:

nuovi chiarimenti dell’Agenzia


L’Amministrazione fornisce precisazioni su ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, termini di trasmissione, modalità di inoltro in caso di scarto, registrazione e conservazione
Obbligo di fattura elettronica:|nuovi chiarimenti dell’Agenzia
La disciplina della fattura elettronica ancora sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle entrate: con la circolare n. 13/2018 pubblicata oggi, infatti, l’Amministrazione ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto all’obbligo introdotto dalla legge di bilancio 2018. Prima di esaminare gli aspetti più significativi del documento di prassi, è opportuno, però, ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle recenti novità.

L’obbligo dell’e-fattura
La legge di bilancio 2018 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni), sono emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi). Sono esonerati da tale obbligo coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio (articolo 1, commi 909 e seguenti, legge 205/2017).
Inoltre, la stessa legge ha espressamente previsto che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica (comma 920).
Con riguardo all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il legislatore aveva previsto che l’obbligo dell’e-fattura sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2018 (anziché il 1° gennaio 2019) per le fatture relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione (comma 917).

Le regole tecniche e i primi chiarimenti interpretativi
Con il provvedimento 30 aprile 2018 sono state definite le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio, mentre con la circolare 8/2018 sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione alle cessioni di carburanti.

La proroga
Il decreto legge 79/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018) ha disposto la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
In particolare, il Dl ha previsto che, per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale:

l’obbligo di emissione della fattura elettronica entra in vigore il 1° gennaio 2019, anziché il 1° luglio 2018
fino al 31 dicembre 2018 è possibile continuare a utilizzare la scheda carburante (ma, per la detrazione dell’Iva e per la deduzione della spesa, è necessario avvalersi di mezzi di pagamento tracciabili).

Pertanto, resta confermata al 1° luglio 2018 l’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburante da parte dei soggetti diversi dagli esercenti gli impianti di distribuzione stradale e per le prestazioni dei subappaltatori e dei subcontraenti nell’ambito di un appalto pubblico.

La circolare 13/2018
Con il documento di prassi pubblicato oggi, l’Agenzia fornisce risposta ai principali quesiti emersi dal confronto con Associazioni di categoria e singoli contribuenti.
I nuovi chiarimenti riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica
ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica
termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio
modalità di inoltro di una fattura scartata
fatturazione elettronica e appalti
modalità di registrazione e conservazione.

Tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica
La circolare precisa che devono essere documentare con fattura elettronica tutte le cessioni, effettuate tra soggetti passivi Iva (a eccezione delle vendite operate da chi applica il regime di vantaggio o il regime forfettario), di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. La fatturazione elettronica riguarda anche le cessioni intermedie, come l’acquisto del singolo distributore da un grossista.
Pertanto, sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada, come, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili, imbarcazioni e veicoli agricoli.

Ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica
I chiarimenti relativi all’ambito soggettivo del nuovo obbligo “adeguano” le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 alla decisione di esecuzione (Ue) 2018/593 dello scorso 16 aprile, con la quale l’Italia ha ottenuto l’autorizzazione delle autorità europee a introdurre nel proprio ordinamento l’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata (vedi “Fatturazione elettronica: arriva il via libera dell’Ue”).
Conseguentemente, la circolare precisa che:

sono esclusi dall’obbligo i soggetti non residenti meramente “identificati” in Italia (a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione). Quindi, solo i soggetti “stabiliti” sono obbligati a emettere fattura elettronica (il chiarimento si è reso necessario perché la legge di bilancio 2018 include tra i soggetti obbligati anche quelli “identificati”)
è ammessa la possibilità di indirizzare una e-fattura a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che sia loro assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta (la decisione Ue, infatti, non richiede che il soggetto che riceve la fattura debba essere stabilito in Italia)
nel novero dei soggetti a cui non si applica l’obbligo della fattura elettronica rientrano i residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.

Termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio
Viene evidenziato, innanzitutto, che le norme relative alla fatturazione elettronica non derogano in alcun modo ai termini di emissione dei documenti, che, quindi, restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione (cessione del carburante) e di esigibilità dell’imposta. Pertanto, fatte salve le eccezioni espressamente previste (si pensi, ad esempio, alle fatture differite), l’emissione della e-fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante.
Tuttavia, il requisito della contestualità deve essere valutato alla luce dell’ineludibile processo tecnico di creazione e trasmissione del documento. Ciò posto, la circolare chiarisce che, inviata tempestivamente la fattura al Sistema di interscambio, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) devono essere considerati marginali, essendo rilevanti la sola data di formazione e contestuale invio al Sistema di interscambio.
Infine, viene precisato che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, si considera violazione meramente formale (quindi non punibile) l’invio al Sistema di interscambio di un file fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.

Modalità di inoltro di una fattura scartata
La fattura elettronica scartata dal Sistema di interscambio deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite Sdi entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data e il numero del documento originario.
Tuttavia, se l’emissione con numero e data uguali non è possibile, si può alternativamente emettere:

una fattura con un nuovo numero e una nuova data, per cui risulti un collegamento alla precedente fattura scartata e successivamente stornata con variazione contabile interna (in tal modo, infatti, si “attesta” la tempestività della fattura rispetto all’operazione)
una fattura con una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento rettificativo di una precedente fattura scartata dal Sistema di interscambio.

Fatturazione elettronica e appalti
Con riguardo al settore degli appalti, la circolare precisa che l’obbligo della fatturazione elettronica:

trova applicazione solo nei confronti di subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni previste dalla legge (in particolare, dal Codice degli appalti pubblici, Dlgs 50/2016)
opera solo nei confronti di coloro che sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (ossia eseguono direttamente una parte dello stesso) o rivestono la qualifica di subcontraente (vale a dire coloro che per vincolo contrattuale eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore)
non opera rispetto ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi è un soggetto che non può essere qualificato come Pa
in caso di consorzio, non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche
La circolare ricorda che la disciplina della fattura elettronica non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute. Pertanto, restano validi i chiarimenti forniti in materia da precedenti documenti di prassi.
Inoltre, si precisa che è possibile conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche (ad esempio, in formato “pdf”, “jpg” o “txt”).
Si chiarisce che chi emette/riceve fatture elettroniche può conservarle tanto in Italia quanto all’estero, in Stati con i quali esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza.
Infine, viene evidenziato che il servizio di conservazione messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate riguarda le fatture elettroniche in generale e, quindi, anche quelle emesse nei confronti della pubblica amministrazione e transitate tramite il Sistema di interscambio.
Gennaro Napolitano

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