Società e associazioni sportive dilettantistiche

la definizione agevolata delle liti pendenti (maggio 2019)

Modalità e termini di presentazione della domanda, atti definibili, quanto, come e quando versare, effetti, limiti: sono alcuni degli argomenti illustrati nella nuova Guida delle Entrate dedicata alla “speciale” procedura di regolarizzazione delle controversie pendenti prevista a favore degli enti che operano nel settore dello sport dilettantistico.
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Modalità e termini di presentazione della domanda, atti definibili, quanto, come e quando versare, effetti, limiti: sono alcuni degli argomenti illustrati nella nuova Guida delle Entrate dedicata alla procedura di regolarizzazione delle controversie pendenti prevista a favore degli enti che operano nel settore dello sport dilettantistico.

La definizione agevolata delle controversie tributarie
Nell’ambito delle disposizioni relative agli strumenti di “pacificazione fiscale”, il decreto-legge 119/2018 ha previsto la possibilità per i contribuenti di sanare le liti tributarie pendenti, in cui è parte l’Agenzia delle entrate e nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto), attraverso il versamento di un importo correlato al valore della controversia e di ammontare diverso a seconda dello stato e del grado di giudizio in cui si trova la lite (articolo 6 – vedi anche circolare n. 6/2019).

Della procedura di regolarizzazione possono avvalersi, al ricorrere di determinate condizioni, anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche (articolo 7, comma 2, lettera b), per le quali, peraltro, sono dettate disposizioni in parte diverse da quelle valide per la generalità dei contribuenti. Tuttavia, in assenza dei requisiti e delle condizioni indicate dall’articolo 7, gli enti sportivi possono comunque accedere alla definizione agevolata “generale” disciplinata dall’articolo 6.

La Guida pubblicata oggi, quindi, illustra le regole specificamente previste per gli enti dello sport dilettantistico.

Chi può accedere
La procedura di regolarizzazione è riservata a società e associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi che, alla data del 31 dicembre 2017, risultavano iscritte nel registro del Coni.

Per quali liti
È possibile sanare le sole liti pendenti, al 24 ottobre 2018, innanzi alle commissioni tributarie.

Per quali atti
Sono definibili le controversie relative ad avvisi di accertamento in materia di Ires, Irap e Iva riferite a periodi d’imposta in cui l’ente risultava iscritto nel registro del Coni.
Tuttavia, non è possibile accedere alla definizione agevolata se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30mila euro per ciascun tributo. Questo limite, invece, non vale per l’Iva e, quindi, per le liti concernenti avvisi di accertamento che recuperano l’imposta sul valore aggiunto è possibile avvalersi della definizione agevolata anche per somme superiori.

Come e quando presentare la domanda
Per accedere alla procedura di regolarizzazione è necessario presentare telematicamente un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate. Per l’invio c’è tempo fino al 31 maggio 2019.

Quanto versare
Società e le associazioni sportive dilettantistiche possono definire le liti versando i seguenti importi:

40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, al 24 ottobre 2018, la lite penda in primo grado
10% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018
50% del valore della lite e 10% delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018.


Come pagare
Il pagamento degli importi dovuti deve essere eseguito tramite modello F24 e può avvenire in un’unica soluzione oppure, se la somma è superiore a 1.000 euro, a rate (trimestrali di pari importo, in un numero massimo di 20). I codici tributo da utilizzare per il versamento sono stati istituiti dalla risoluzione n. 29/2019. Non è possibile la compensazione.

Quando pagare
Il versamento in un’unica soluzione o della prima rata deve essere eseguito entro il 31 maggio 2019.
Le rate successive alla prima scadono il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. In questo caso sono dovuti gli interessi legali a partire dal 1° giugno 2019 e fino alla data del versamento.

Il perfezionamento della procedura
La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare (o della prima rata) e con la presentazione, entro la stessa data, della domanda di accesso alla procedura. Invece, se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione dell’istanza.
 

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