REGIMI CONTABILI

Regimi contabili e fiscali

Attualmente sono quattro i regimi contabili vigenti, ognuno dei quali si distingue per gli obblighi che ne derivano per i soggetti che possono aderirvi:

1 Regime ordinario
2 Regime semplificato
3 Regime per le nuove iniziative imprenditoriali
4 Regime contribuenti minimi 

NUOVO REGIME DEI MINIMI LEGGE DI STABILITA’ 190/2014

Regime ordinario
Il regime ordinario è sempre obbligatorio sia per le società di capitali e le società cooperative, indipendentemente dai ricavi, che per le società di persone e le ditte individuali che abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, un volume d’affari superiore ad € 309.874,14, nel caso di attività di prestazione di servizi, e ad € 516.456,90 per le altre attività.

Adempimenti contabili
Le Aziende che aderiscono a questo regime sono obbligate a tenere i seguenti registri contabili:
• libro giornale e libro degli inventari;
• registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);
• scritture ausiliarie (o conti di mastro);
• scritture di magazzino, solo nel caso di superamento di determinati limiti di ricavi e di valore di rimanenze finali;
• registro beni ammortizzabili (facoltativo, a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale o sul libro degli inventari).
• Libri obbligatori del lavoro per i dipendenti.

Determinazione del reddito
Avviene sulla base dell’utile o perdita derivante dal bilancio di esercizio a cui vanno applicati dei correttivi (in aumento e in diminuzione) previsti dalla vigente normativa fiscale (Testo Unico Imposte sui redditi).

Vantaggi e svantaggi
I vantaggi sono strettamente legati alle informazioni disponibili: dai vari registri obbligatori e dai bilanci (annuali ed infrannuali) si possono ricavare in qualsiasi momento dati dettagliati sull’andamento dell’attività, sui costi e sugli sprechi che possono essersi creati. Altro vantaggio è la maggiore elasticità sull’accertamento del reddito.
Gli svantaggi sono ravvisabili nei maggiori costi di tenuta della contabilità, nei molteplici adempimenti e nella necessaria competenza per effettuare una valida interpretazione dei dati.

Regime semplificato

Il regime semplificato è utilizzabile da società di persone e imprese individuali che, nell’anno precedente a quello in corso, non abbiano conseguito ricavi superiori ad € 309.874,14, per le attività di prestazioni di servizi, e ad € 516.456,90 per le altre attività.

Adempimenti contabili
Rispetto a quello ordinario, il regime semplificato pone molti meno obblighi per le aziende, obbligate esclusivamente alla tenuta dei seguenti libri:
• registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);
• libri obbligatori del lavoro nel caso in cui vi siano dipendenti.

La determinazione del reddito
Come per le aziende in contabilità ordinaria, il reddito viene calcolato partendo dall’utile o dalla perdita desumibile dal bilancio di esercizio, successivamente corretto in aumento e in diminuzione in base alle normative fiscali (Testo Unico Imposte sui redditi).

Regime per le nuove iniziative imprenditoriali

Il regime per le nuove iniziative imprenditoriali è un regime fiscale agevolato creato al fine di incoraggiare la creazione di attività produttive. Utilizzabile per i primi tre periodi d’imposta, può essere scelto dal soggetto/contribuente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, ditte individuali ed imprese familiari, a condizione che:
• nei 3 anni precedenti non sia stata svolta attività di impresa o professionale né in forma individuale né in forma associata;
• i ricavi annuali non superino € 30.987 per le prestazioni di servizi ed € 61.975 per le altre attività;
• la nuova attività non sia la semplice prosecuzione di un’attività svolta in precedenza anche in forma di lavoro dipendente.

La cessazione anticipata dell’applicabilità del regime agevolato, con conseguente passaggio al regime ordinario, può avvenire, oltre che per scelta del contribuente, a causa del superamento dei limiti dei ricavi annuali previsti, con decorrenza immediata nel caso in cui il superamento sia superiore al 50% del limite stesso, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo negli altri casi.

Adempimenti contabili
La scelta del regime avviene in sede di presentazione della dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA, nella quale il soggetto interessato attesta di possedere i requisiti soggettivi e dichiara di presumere la sussistenza dei requisiti di reddito. Rispetto ad altri regimi, sono stati notevolmente ridotti gli adempimenti contabili: non ci sono obblighi per i registri ma solo per i libri del lavoro qualora si abbiano dipendenti. L’unico obbligo è la conservazione dei documenti contabili.

Vantaggi e svantaggi
Non essendovi libri obbligatori, ma solo la necessità di conservazione dei documenti, il contribuente è esonerato da tutte quelle formalità che invece incombono su coloro che fanno parte degli altri regimi contabili. Inoltre si è soggetti ad una tassazione sostitutiva dell’IRPEF ridotta al 10% e comprensiva delle addizionali regionali e comunali, ma non dell’IRAP, comportando una semplificazione anche della dichiarazione dei redditi.
Gli svantaggi sono legati all’assenza di elementi che consentano una puntuale analisi della gestione ed alla riduzione delle detrazioni possibili dal reddito d’impresa.

Regime contribuenti minimi

Il regime dei contribuenti minimi è un regime fiscale agevolato riservato alle ditte individuali ed ai lavoratori autonomi. I presupposti fissati per la sua applicazione risultano essere più stringenti rispetto a quelli previsti per l’accesso al regime per le nuove iniziative imprenditoriali, essendo applicabile a coloro che, nell’anno solare precedente:
• hanno conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi non superiori a 30.000 euro;
• non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
• non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto;
• nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Al venir meno dei presupposti elencati, il contribuente esce dal regime dei minimi a partire dall’anno successivo: il passaggio al regime ordinario ha decorrenza immediata qualora il limite dei ricavi venga superato per oltre il 50%.

Applicazione
I nuovi contribuenti, intesi come soggetti che avviano una nuova attività, possono effettuare la scelta del regime dei minimi in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
Per i contribuenti già in attività il regime dei minimi rappresenta invece il regime “naturale”, ossia automaticamente applicato in caso di possesso dei requisiti richiesti, fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario. L’opzione per quest’ultimo regime è vincolante per tre anni.
Una deroga al principio dell’applicazione automatica è prevista per coloro che hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive e sono in possesso anche dei requisiti per l’accesso al regime dei minimi. Tali soggetti possono continuare ad utilizzare il regime adottato fino al termine di durata dello stesso.

Il regime dei contribuenti minimi non è applicabile ai seguenti soggetti:
• persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltori, agenzie di viaggio e turismo, ecc.);
• soggetti non residenti;
• soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
• esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Adempimenti contabili
L’applicazione del il regime dei minimi comporta per il contribuente l’esonero da tutti gli adempimenti contabili: non si hanno obblighi relativi alla tenuta dei registri ma solo per i libri del lavoro; l’unico obbligo rimane la conservazione dei documenti contabili.

Vantaggi e svantaggi
Come per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali la tassazione è ad aliquota agevolata, con due sostanziali differenze:
• l’aliquota è fissata al 20%;
• l’aliquota è comprensiva oltre che dell’IRPEF anche dell’IVA, delle addizionali e dell’IRAP.
Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che i contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore.
Gli svantaggi sono ravvisabili nell’impossibilità di detrarre dal reddito professionale gli oneri deducibili (interessi passivi sui mutui, spese sanitarie, ecc) ed, emettendo fatture senza applicazione dell’IVA, nell’impossibilità di scaricare l’imposta sul valore aggiunto relativo.

(Operazioni effettuate art.1, co. 100, Legge Finanziaria 2008)



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