Rifornimento con la carta aziendale. Non c’è obbligo di invio telematico

È sufficiente che i corrispettivi per la somministrazione di carburante ai dipendenti del proprio gruppo siano annotati in apposito registro, in linea con le previsioni del decreto Iva

Una società che senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione, in forza di un contratto di netting intende fornire delle carte aziendali ai dipendenti del proprio gruppo per consentire la somministrazione di carburante, ferma l'annotazione nel relativo registro Iva, non ha obbligo di memorizzare e inviare telematicamente i relativi corrispettivi. È la sintesi della risposta n. 412/2019 dell’Agenzia delle entrate.

La società istante fornisce ai propri clienti soggetti passivi di imposta delle carte aziendali da utilizzare per il rifornimento di carburante, nell’ambito di un contratto di netting, che prevede somministrazioni continuative da parte del gestore, che ne annota i corrispettivi nel registro, e somministrazioni continuative da parte sua ai titolari della carta aziendale, documentate sempre con fattura. L’istante ha intenzione di fornire le carte anche ai dipendenti del suo gruppo e al riguardo chiede se è sufficiente annotare i corrispettivi nel registro secondo le previsioni dell’articolo 24 Dpr n. 633/1972, senza la necessità di emettere fattura nei rapporti business to consumer, B2C. Precisa, inoltre, i rifornimenti ai dipendenti sarebbero annotati dai gestori degli impianti nel registro dei corrispettivi e che i corrispettivi delle somministrazioni dalla società istante ai dipendenti titolari della carta aziendale sarebbero annotati in un suo apposito registro dei corrispettivi.
L’Agenzia fa un quadro della disciplina che oggi trova applicazione in materia fa una distinzione tra il rapporto gestore/istante e quello istante/dipendenti. Il primo caso, in cui sono coinvolti due soggetti passivi d’imposta, ricade nell’obbligo della fatturazione elettronica, tramite Sistema di interscambio: le fatture che vanno a documentare le cessioni dei gestori nei confronti della società seguono le regole generali per tempi e modalità di emissione. Più articolata è la documentazione delle cessioni di carburante nei confronti dei consumatori. In particolare, per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 909, legge n. 205/2017), che introduce il comma 1-bis all’articolo 2, Dlgs n. 127/2015, a decorrere dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Con il provvedimento direttoriale del 28 maggio 2018, poi, l’Agenzia ha dato attuazione alla citata previsione fissando le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente da parte dei soggetti passivi Iva interessati dall’obbligo comunicativo per le cessioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, che per ora riguarda i soli soggetti passivi “Iva che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante”.
Come precisato dallo stesso provvedimento direttoriale, con successivi provvedimenti verranno individuate le altre categorie di soggetti e saranno definite modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e dei dati del registro di carico e scarico dei carburanti, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti stessi, fermo restando che l’ultimo termine di avvio dell’obbligo è individuato nella data del 1° gennaio 2020.

Facendo il punto delle regole utili al caso in esame, l’Agenzia rileva che per le cessioni nei confronti dei consumatori:

a) fino al 31 dicembre 2019, solo gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l'obbligo di certificare i relativi corrispettivi, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal provvedimento delle Entrate del 28 maggio 2018 se il rifornimento di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori avviene presso un impianto ad alta automazione. Qualora la cessione riguardi altra tipologia di carburante per autotrazione, l'obbligo di certificazione viene meno in quanto escluso dall'articolo 1 del decreto del Mef del 10 maggio 2019.

b) dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi saranno necessari solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione.
Il documento di prassi ricorda che la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria facendo, così, venire meno gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto Iva (articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015).

In conclusione, nel caso in esame la società istante non è tenuta all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi per la somministrazione di carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ma dovrà semplicemente annotare l’operazione nel relativo registro Iva. Può comunque procedere volontariamente.
Infine, in merito al momento in cui effettuare tale l'operazione, l’Agenzia precisa che l’annotazione dovrà avvenire con la medesima data valuta della trattenuta a carico dei dipendenti, in linea con la previsione dell’articolo 6, comma 2, del decreto Iva secondo la quale “l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo”.

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