Valide le vecchie regole per le Onlus che devono allinearsi al nuovo statuto

Fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, Onlus Odv e Aps possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali previgenti derivanti dall’iscrizione ai rispettivi registri

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 chiarisce che se un ente iscritto nei Registri Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, previsti dal Codice del terzo settore (articolo 101, comma 2, del Dlgs. n. 117/2017), entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto legislativo, può continuare, fino all’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore, ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che secondo quanto stabilito dal Codice del terzo settore “Sino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire entro il 3 agosto 2019). Entro il medesimo termine esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria” (articolo 101, comma 2, del Dlgs n. 117/2017).
L’Agenzia richiama, poi, che l’articolo 43, comma 4-bis, Dl n. 34/2019, in deroga alla citata norma prevista dal Codice del terzo settore, ha previsto che i termini per l’adeguamento degli statuti delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, siano prorogati al 30 giugno 2020.

Riguardo le conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, l’Agenzia delle entrate, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 13/2019, precisa che un ente iscritto all’Organizzazione di volontariato (legge n. 266/1991) o all’Associazione di promozione sociale (legge n. 383/2000) può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, se in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.

Ugualmente, un ente iscritto all’Anagrafe delle Onlus, può continuare ad applicare le disposizioni fiscali previste dal Dlgs n. 460/1997, se è in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.
A conferma delle conclusioni dell’Agenzia, l’articolo 5-sexies del Dl n. 148/2017, secondo cui le disposizioni fiscali vigenti prima della data di entrata in vigore del “Codice” sono valide fino a quando non saranno applicabili le nuove regole previste dal Codice.

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