AUMENTO IVA ASSOCIAZIONI SPORTIVE

La decorrenza dall’inizio del mese di ottobre determina che, ai fini della liquidazione e del versamento dell’imposta, gli effetti si faranno generalmente sentire, per quanto riguarda le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e gli Enti non Profit in generale che hanno effettuato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ex L. 398/1991 (la grande maggioranza) a partire dalla liquidazione del quarto trimestre 2013 (cioè il 16/02/2014).

Per le società sportive e gli altri enti che non hanno operato l’opzione per il regime speciale ex L. 398/1991 occorrerà verificare se il regime adottato è mensile o trimestrale: nel primo caso la prima liquidazione con la nuova aliquota sarà quella relativa al mese di ottobre (16/11/2013), nel secondo caso, quella relativa all’ultimo trimestre 2013 (16/03/2013, previo versamento dell’acconto di imposta entro il 27/12/2013)

Tuttavia, il poco tempo a disposizione necessita di ricordare alcune regole per una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione delle operazioni di cui all’art. 6 del DPR 633/72. Tale disposizione, infatti, regola l’esigibilità dell’IVA, prevedendo differenti regole in funzione della tipologia di operazioni.

Per quanto riguarda gli enti non profit le tipologie più comuni sono le seguenti:

a) Per quanto riguarda le prestazioni di servizi (es. fatture emesse per prestazioni di pubblicità o sponsorizzazione), di regola il momento di effettuazione è legato al pagamento del corrispettivo, con la conseguenza che eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre sono soggette all’aliquota del 22%. Se, invece, l’emissione della fattura è avvenuta entro il 30 di settembre, l’aliquota alla quale assoggettare l’imposta rimane quella del 21% ancorchè il pagamento non sia stato ancora effettuato ed avverrà post 01/10;

b) lo stesso dicasi per riguarda le prestazioni di servizi relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande in bar e ristoranti, ovvero in sagre, feste etc. In tali casi, poiché, di norma, il pagamento del corrispettivo è contestuale al perfezionamento dell’operazione, l’aliquota del 22% si applica, ove dovuta, alle operazioni effettuate a decorrere dal 01/10;

c) per le cessioni di beni mobili (ad es. cessione di articoli sportivi), l’aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre, mentre per eventuali acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l’IVA al 21%.

d) per le cessioni di beni immobili (casi in realtà piuttosto rari nel mondo non profit) l’aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati da domani, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino alla predetta data, l’imposta è dovuta nella misura del 21%.

Non sorgono particolari problemi per l’emissione di fatture differite, emesse ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/72, relativamente alle prestazioni di servizi (es. contributi pubblici in c.to esercizio erogati per la gestione di impianti sportivi) e le consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013, per le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa entro il 15 ottobre, deve confluire nella liquidazione di settembre, quale periodo di effettuazione delle singole consegne, conseguente applicazione dell’aliquota del 21%.

Particolare attenzione, invece, deve essere prestata per i servizi generici, di cui all’art. 7-ter del
DPR 633/72, prestati da soggetti passivi d’imposta in altro Stato. Per tali particolari operazioni, non certamente usuali nel settore non profit, si invitano le associazioni clienti a contattare lo studio per le opportune delucidazioni.

A particolari conclusioni, infine, si deve pervenire in relazione all’emissione di note di variazione in data successiva all’entrata in vigore della nuova aliquota, per le quali si rende applicabile la medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione originaria.

L’art. 26 del DPR 633/72, infatti, consente (o obbliga) all’emissione di note di variazione in presenza di eventi che comportano una modifica dell’operazione principale effettuata in precedenza.
Tuttavia, posto che trattasi di una variazione di un’operazione già effettuata, il regime IVA di tale modifica è “schiavo” del trattamento fiscale cui è stata assoggettata l’operazione originaria. Pertanto, se all’operazione originaria è stata applicata l’aliquota del 21%, in quanto effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento, alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso successivamente al 1° ottobre 2013.

ATTENZIONE:

L’incremento di aliquota non ha nessun effetto in relazione alle operazioni aventi natura istituzionale (incasso delle quote associative e delle quote di frequenza ai corsi sportivi da parte di soci, associati e tesserati), che, se correttamente inquadrate come tali, non sono considerate operazioni imponibili IVA ai sensi dell’art. 4, 4° comma, D.P.R. 633/1972.


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