CONTRATTO PRELIMINARE ACQUISTO IMMOBILE

DEVE ESSERE REGISTRATO?

Il contratto preliminare stipulato per l’acquisto di un immobile da una ditta costruttice deve essere generalmente registrato entro un termine fisso (20 giorni se è redatto in Italia, 60 giorni se redatto all’estero). Sono soggetti a registrazione, a prescindere dalla successiva conclusione del contratto pubblico definitivo, tutti i contratti stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
 L’obbligo di registrazione in termine fisso prescinde dal regime Iva dell’atto. I contratti preliminari, in quanto a effetti meramente obbligatori, scontano l’imposta di registro in misura fissa (attualmente, 168 euro), come previsto dall’articolo 10 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986. In seguito, al momento dell’eventuale stipula del contratto definitivo, dovranno essere corrisposte le imposte indirette dovute sull’atto posto in essere.
Nel caso in cui il contratto preliminare preveda la corresponsione di una somma a titolo di acconto, soggetto a Iva, tale importo è tassato con quell’imposta in misura autonoma; anche in questa ipotesi, l’imposta di registro dovrà essere versata in misura fissa.

 

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