RICEVUTE FISCALI O SCONTRINO FISCALE

ALTERNATIVITA’

I corrispettivi relativi alle operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente devono essere certificati tramite emissione di ricevuta fiscale (legge 249/1976) o di scontrino fiscale (legge 18/1983). Dal 21 febbraio 1997, la scelta tra le due tipologie di documenti è pienamente alternativa (Dpr 696/1996), non richiede formalità (non occorre cioè effettuare alcuna opzione o comunicazione all’Amministrazione finanziaria) e non è soggetta a limitazioni circa il numero e il tipo delle operazioni svolte e le modalità di esercizio dell’attività (circolare ministeriale 97/1997).

 

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